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Alla lettera d), punto 1), della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera b) e' aggiunto: "c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite al precedente punto b)".

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;608~art2 · fonte del testo