Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze. Il Ministro per le finanze, e', altresi', autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalita' per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-22;608~art3 · fonte del testo