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Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze. Il Ministro per le finanze, e', altresi', autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalita' per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008
