Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su denuncia degli organi competenti, l'immediata sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, del predetto documento di circolazione dei veicoli per il cui funzionamento siano stati impiegati oli da gas ammessi a fruire dell'aliquota ridotta d'imposta stabilita dall'articolo 1 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-22;608~art5 · fonte del testo