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Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su denuncia degli organi competenti, l'immediata sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, del predetto documento di circolazione dei veicoli per il cui funzionamento siano stati impiegati oli da gas ammessi a fruire dell'aliquota ridotta d'imposta stabilita dall'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008
