Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' consentita, per un periodo di anni due, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, a chi, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.
tolto: L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-21;718~art1 · fonte del testo