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[1]E' consentita, per un periodo di anni due, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, a chi, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

[2]L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;718~art1 · fonte del testo