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[1]Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 21 maggio 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel - Tassinari

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 4 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;718~art2 · fonte del testo