Provvedimento abrogato dalla l. 5 luglio 1966, n. 519.
Abrogato dal 30 luglio 1966
Provvedimento abrogato dalla l. 5 luglio 1966, n. 519.
Abrogato dal 30 luglio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1958 al 30 luglio 1966. 24 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La quota parte del sale che benefica dell'esenzione di cui all'art. 1 viene forfetariamente stabilita nella misura del trenta, per cento del sale prelevato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 LUGLIO 1966, N. 519
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-17;1249~art2 · fonte del testo