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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le modalita' e cautele necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' il prezzo complessivo di cessione del sale all'industria casearia per prelevamenti diretti presso le saline o stabilimenti di produzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, tenuto conto dell'esenzione di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 30 luglio 1966
