Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1948 al 13 agosto 1967. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando vi e' stata denunzia all'autorita' giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, a carico della persona denunziata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessita', alla nomina di un commissario di gestione. Qualora sia pronunziata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal prefetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1948-08-02;1036~art3 · fonte del testo