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Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di espropriazione o di compravendita, occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 1969, sorgeranno entro il territorio del comune di Monfalcone, sono stabilite nella misura fissa di lire duemila. Le imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dello atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, ovvero con certificazione dell'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1525~art3 · fonte su Normattiva