Art. unico
Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalita' a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.
Testo vigente dal 4 gennaio 1965
