Art. 45 — Agevolazioni tributarie
L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868)). Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza. Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta. Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale".
Testo vigente dal 15 dicembre 1970
