Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 60 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli interessi esigibili dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, sulle cartelle fondiarie e sui titoli ad esse assimilati ad ogni effetto per espressa disposizione legislativa, sono esenti dall'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-23;241~art1 · fonte del testo