Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 2, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e' sostituito il seguente:
tolto: «Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o piu' figli di nazionalita' italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.
tolto: «Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma e' mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del piu' anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.
tolto: «I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;224~art2 · fonte del testo