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Gli interessi esigibili dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, sulle cartelle fondiarie e sui titoli ad esse assimilati ad ogni effetto per espressa disposizione legislativa, sono esenti dall'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.

Testo in vigore dal 20 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;241~art1 · fonte del testo