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[1]Le aliquote dei compensi annuali dovuti a titolo di abbonamento per gli atti di credito fondiario, ai sensi dell'articolo 46 della tabella B allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato con l'articolo 11 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, convertito in legge 8 aprile 1935-XIII, n. 587, sono aumentate ciascuna di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato.
[2]E' del pari aumentata di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato la aliquota di abbonamento dovuta dagli istituti emittenti titoli assimilati alle cartelle fondiarie di cui al precedente art. 1.
[3]Tali aumenti di aliquota non sono soggetti alle addizionali gravanti le attuali quote di abbonamento.
[4]Nel caso di riduzione di mutui alla meta', l'aumento stesso dovra' essere ridotto in misura proporzionale a quella dell'aliquota preesistente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
