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Gli istituti tenuti a corrispondere l'aumento previsto dal precedente articolo 2 sono autorizzati a rivalersene ponendo a carico dei mutuatari una quota annua costante di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato; per i inutili in corso tale quota sara' commisurata sul capitale residuato al 1° gennaio 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 20 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
