Art. 3 — Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari)
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I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 12 dicembre 1967
