Art. 3 — Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari)
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I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26, ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970."
Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
