Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

Art. 3 — Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari)

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I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26, ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970."

Testo in vigore dal 12 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-02-02;35~art3 · fonte su Normattiva