Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra
Art. 1
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Gli atti di costituzione, nel Regno, di Associazioni di mutua assicurazione contro i danni derivanti da fatti di guerra alle cose situate nel territorio nazionale o nelle dipendenti colonie o possedimenti sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro di lire quaranta.
Testo in vigore dal 9 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
