Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' concesso, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

tolto: I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la localita' in cui si sono verificati.

tolto: Nessun risarcimento e' dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art1 · fonte del testo