Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' concesso, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.
tolto: I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la localita' in cui si sono verificati.
tolto: Nessun risarcimento e' dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art1 · fonte del testo