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L'imposta sulle assicurazioni mutue poste in essere dalle Associazioni di cui al precedente art. 1, e' dovuta in conformita' dell'art. 16, n. V, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281, che approva la legge tributaria sulle assicurazioni ed e' stabilita nella misura di lire una per ogni cento lire di ciascun versamento fatto dagli assicurati.

Testo in vigore dal 9 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-05-24;427~art2 · fonte del testo