Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra
Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'imposta sulle assicurazioni mutue poste in essere dalle Associazioni di cui al precedente art. 1, e' dovuta in conformita' dell'art. 16, n. V, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281, che approva la legge tributaria sulle assicurazioni ed e' stabilita nella misura di lire una per ogni cento lire di ciascun versamento fatto dagli assicurati.
Testo in vigore dal 9 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
