Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 54 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' data facolta' al danneggiato di estinguere subito o in qualsiasi altro momento il proprio debito scontando all'attualita', al saggio di interesse del sei per cento, tutte le annualita' o quelle di esse rimaste da pagare.
tolto: Uguale facolta' e' data agli Istituti per le quote che non potranno essere riscosse per insolvenza dei debitori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-05-01;467~art2 · fonte del testo