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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;922~art1 · fonte del testo