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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fermo il disposto della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710, per quanto riguarda i finanziamenti dell'Ente finanziario, le cessioni di crediti vantati verso le Amministrazioni della marina e della guerra in dipendenza delle forniture belliche contemplate, rispettivamente, dal R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1873, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1155, fatte direttamente dalle imprese fornitrici a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sono anch'esse soggette, a far tempo dall'entrata in vigore della precitata legge 20 novembre 1939-XVII, n. 1710, alla imposta fissa di registro di lire venti.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
