I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non piu' idonei, per incapacita', a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non piu' meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.

Testo vigente dal 18 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;985~art1 · fonte del testo