I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta, non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. I sottufficiali indicati nel comma precedente che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 50.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art70 · fonte su Normattiva