Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)). Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo vigente dal 27 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 27 febbraio 1968. 10 parole tolte, 26 parole aggiunte.

… di quiescenza. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' tolto: ugualmente cessare, aggiunto: egualmente cessare; a domanda, dal servizio tolto: permanente, ma non consegne alcun trattamento di quiescenza aggiunto: e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art33 · fonte del testo