Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.

Testo vigente dal 18 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;985~art3 · fonte del testo