Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dello Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), c), f), g) dello art. 39 il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i), del predetto art. 39. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art41 · fonte del testo