Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio. Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), c) ed f) dell'articolo 109, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio spetta al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previsto dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 109. Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'asse no rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art111 · fonte su Normattiva