Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158. Il capoverso del predetto articolo 45 e' abrogato.
Testo vigente dal 10 agosto 1961
