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I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecita'. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, e' tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 21 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art4 · fonte su Normattiva