Art. 7 — Rapporto di lavoro e norme di tutela
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1985 al 21 maggio 2022. Leggi il testo vigente →
Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 21 maggio 2022
