In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame è finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 81 cost. · Art. 117 cost.