Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

Art. 9 — Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. 6a Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 10 Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di: lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma; lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

6a

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto»".

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

10

con decorrenza dal 31 dicembre 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare".

Testo vigente dal 15 giugno 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 264/2015

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2015

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce l'indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio. La disposizione impugnata, nel riconoscere l'emolumento in esame al personale delle forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso apposite procedure negoziali. La norma impugnata è, pertanto, inidonea a sostenere l'oggetto della censura e avrebbe potuto essere evocata, tutt'al più, quale tertium comparationis su cui misurare l'asserita lesione del principio di uguaglianza. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 27/2015. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inidoneità della norma impugnata a sostenere l'oggetto della censura, v. la citata sentenza n. 303/1992. Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità, nel giudizio principale, della norma ritenuta costituzionalmente sospetta, v. le citate ordinanze nn. 217/2003, 230/2000, 99/1999 e 96/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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