Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi
Art. 4 — Revoca dell'autorizzazione
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L'autorizzazione di cui all'articolo 3 e' revocata:
- a)qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
- b)qualora il titolare dell'autorizzazione non sia piu' iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
- c)qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo in vigore dal 3 settembre 1991 al 8 maggio 2010
