1. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome). - 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalita' previste all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
