1. L'articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 12 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
