1. L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

  • a)indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;
  • b)rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
  • c)indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art4 · fonte su Normattiva