1. L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
- a)indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;
- b)rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
- c)indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
