1. All'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' aggiunto, al fine, il seguente comma: "L'autorizzazione prevista nel primo comma e' altresi' necessaria per il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
