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Le capacita' dei recipienti impiegati per la vendita dell'aceto possono essere solo le seguenti: litri due, litri uno, litri 0,500, litri 0,100. E' ammessa la tolleranza di non oltre il tre per cento del limite del contenuto indicato nella etichetta.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008
