Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacita' e tipo:
tolto: a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;
tolto: b) dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni
tolto: c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione, anche se appartenenti a ditte diverse. Sui recipienti dovranno, tuttavia, essere apposte le indicazioni cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1151~art3 · fonte del testo