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E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacita' e tipo:

  • a)dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;
  • b)dagli stabilimenti di produzione a stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni
  • c)da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione, anche se appartenenti a ditte diverse. Sui recipienti dovranno, tuttavia, essere apposte le indicazioni cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1151~art3 · fonte del testo