Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e' aggiunta la seguente lettera: "i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;43~art2 · fonte del testo