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All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e' aggiunta la seguente lettera: "i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire e' autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero".
Testo in vigore dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
