Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire".
Testo in vigore dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
