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A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo. E' autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
