Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.
tolto: Se al militare o alla sua famiglia venga pero' liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verra' diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'istituto nazionale delle assicurazioni.
tolto: Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.
tolto: Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sara' liquidata quella che risultera' piu' favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita, di cui sopra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art10 · fonte del testo